D.M. 14 giugno 1989, n.236

“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.”

(Pubblicato in suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 1989)

Il Ministro dei Lavori Pubblici
Visto l’art. 1 della legge 9 gennaio , n.13;
Visto l’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n.118;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384;
Visto l’art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n.41;
Visto l’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
Udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
EMANA
il seguente decreto:
Regolamento di attuazione dell’articolo 1 della Legge 9 gennaio 1989, n.13 “Prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”
Capo I
Generalità

Art. 1 – Campo di Applicazione
Le norme contenute nel presente decreto si applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia
residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti
alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Art. 2 – Definizioni
Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro
che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o
temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti,
attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e
per i sordi.
B) Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo
svolgimento di attività compatibili tra loro.
C) Per unità immobiliare si intende una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento
ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo
godimento.
D) Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme
autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.
E) Per parti comuni dell’edificio si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono
funzionalmente più unità immobiliari.
F) Per spazio esterno si intende l’insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza
dell’edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l’edificio o gli edifici e la viabilità
pubblica o di uso pubblico.
G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di
entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e
autonomia.
H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni
unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei
luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi
svolta.
I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati,
allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta
o impedita capacità motoria o sensoriale.
L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di intervento definita al titolo IV art. 31
lettera d) della legge n. 457 del 5.8.1978
M) Per adeguamento si intende l’insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o
di progetto conformi ai requisiti del presente decreto.
N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989 n. 13 e successive modificazioni.

Capo II
Criteri di Progettazione

Art. 3 – Criteri generali di progettazione
3.1 In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli di qualità dello spazio
costruito.
L’accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell’immediato.
La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa
dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale
anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria
previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è, pertanto,
un’accessibilità differita.
3.2 L’accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente
fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;
b) le parti comuni.
Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all’istallazione di
meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la
possibilità della loro istallazione in un tempo successivo. L’ascensore va comunque istallato in tutti i
casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi
eventuali livelli interrati e/o porticati.
3.3 Devono inoltre essere accessibili:
a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un
minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili
superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del
D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali,
sportive;
c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio ,
secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.
3.4 Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le
seguenti precisazioni:
a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie il requisito di visitabilità si
intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di
collegamento interni alle unità immobiliari sono accessibili;
b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all’aperto o al chiuso, temporanei o
permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si
intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono
accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti,
quali la biglietteria e il guardaroba;
c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto
se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all’aperto destinate al soggiorno
temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all’art. 5, sono accessibili;
d) nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno
una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;
e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito di visitabilità si intende
soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto
con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l’accessibilità
anche ad almeno un servizio igienico.
Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore ai 250 mq, il
requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione,
caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul
collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell’adattabilità.
g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente
che sia soddisfatto il solo requisito dell’adattabilità.
3.5 Ogni unità immobiliare, qualunque sia la destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e
componenti per le quali non è già richiesta l’accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe
consentite dal presente decreto.

Art. 4 – Criteri di progettazione per l’accessibilità
4.1 Unità ambientali e loro componenti.
4.1.1 Porte
Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce
netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della
porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.
Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre
da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.
Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare,
ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali comunque da non
ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.
Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole
apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a
libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle
vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente
individuabili mediante l’apposizione di opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a leva
opportunamente curvate ed arrotondate.
(Per le specifiche vedi 8.1.1)
4.1.2 Pavimenti
I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso
pubblico, non sdrucciolevoli.
Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza
adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.
Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali
soglie deve essere arrotondato.
Nelle parti comuni dell’edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi,
eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle
pavimentazioni.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno etc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide
solidamente ancorate.
(Per le specifiche vedi 8.1.2).
4.1.3 Infissi esterni
Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con
ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.
I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti
mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.
Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla
persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute
verso l”esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.3).
4.1.4 Arredi Fissi
La disposizione degli arredi fissi nell’unità ambientale deve essere tale da consentire il transito della
persona su sedia a ruote e l’agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute. Dev’essere
data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi.
Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da permetterne un uso agevole
anche a persona su sedia a ruote.
Per assicurare l’accessibilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo
svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie.
In particolare:
– i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico devono essere
predisposti in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote,
permettendole di espletare tutti i servizi;
– nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta etc., occorre che questi
siano dimensionati e manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote;
– eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da
permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote;
– ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d’attesa con posti a sedere.
(Per le specifiche vedi 8.1.4).
4.1.5 Terminali degli impianti
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i
regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di
comando e i citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da
permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere
facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal
danneggiamento per urto.
(Per le specifiche vedi 8.1.5)
4.1.6 Servizi igienici
Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una
sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
– lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al
bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio alla lavatrice;
– lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del
tipo a mensola;
– la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della
tazza e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con l’erogazione dell’acqua
calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l’esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.6).
4.1.7 Cucine
Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di erogazione, devono essere preferibilmente
disposti sulla stessa parete o su pareti contigue.
Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di lavoro va previsto un vano vuoto per consentire
un agevole accostamento anche da parte della persona su sedia a ruote.
(Per le specifiche vedi 8.1.7).
4.1.8 Balconi e Terrazze
La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale
da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.
E’ vietato l’uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire
ostacolo al moto della sedia a ruote.
Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità
tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote.
Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale anche alla persona
seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso
l’esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.8).
4.1.9 Percorsi orizzontali
Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di
direzione ben evidenziate.
I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario queste devono essere
superate mediante rampe.
La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da garantire il facile accesso alle unità
ambientali da esso servite e in punti non eccessivamente distanti tra loro essere tale da consentire
l’inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote.
Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale scala, rampa, ascensore,
servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di
ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari
ambienti, esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali.
(Per le specifiche vedi 8.1.9).
4.1.10 Scale
Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove
questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di
ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e
pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un
corretto rapporto tra alzata e pedata.
Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità.
I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente
rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.
Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I
corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.
Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:
1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due
persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo
l’asse longitudinale;
2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un ripiano in
grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza
proporzionata;
5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione
artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.1.10).
4.1.11 Rampe
La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di
superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si
devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe. Valgono in
generale per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale.
(Per le specifiche vedi 8.1.10 e 8.1.11).
4.1.12 Ascensore
L’ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l’uso da parte di una
persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di
dimensioni tali da permettere l’accesso alla sedia a ruote. Il sistema di apertura delle porte deve
essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l’arresto e
l’inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.
I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo accesso alla
persona su sedia a ruote. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte
chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un’altezza
adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti.
Nell’interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d’allarme, un segnale
luminoso che confermi l’avvenuta ricezione all’esterno della chiamata di allarme, una luce, di
emergenza.
Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una profondità tale da
contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre necessarie all’accesso.
Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello
del pianerottolo.
Deve essere prevista la segnalazione sonora dell’arrivo al piano e un dispositivo luminoso per
segnalare ogni eventuale stato di allarme. (Per le specifiche vedi 8.1.12).
4.1.13 Servoscala e piattaforma elevatrice
Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte consentire, in alternativa
ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita
capacità motoria.
Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento
o per superare differenze di quota contenute.
Fino all’emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse devono essere rispondenti
alle specifiche di cui al punto 8.1.13; devono garantire un agevole accesso e stazionamento della
persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle
persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l’apparecchiatura in
movimento.
A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoiamento,
antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche,
elettriche e di comando.
Lo stazionamento dell’apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma
ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.
Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una
profondità tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote.
(Per le specifiche vedi 8.1.13).
4.1.14 Autorimesse
Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi esterni e con gli apparecchi di
risalita idonei all’uso da parte della persona su sedia a ruote.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone disabili deve avere
dimensioni tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento; deve essere
evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali. (Per le specifiche vedi 8.1.13).
4.2 Spazi Esterni
4.2.1 Percorsi
Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso
preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o
impedite capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi
e dei servizi posti all’esterno, ove previsti.
I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione
alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura
che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve
essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti fra loro, anche
l’inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.
Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un
ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l’immediata percezione visiva nonché acustica
se percorso con bastone.
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero
superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni
cromatiche.
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da
un passo carrabile, devono predisporsi rampe di pendenza contenute e raccordate in maniera
continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote. Le intersezioni tra
percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.2.1).
4.2.2 Pavimentazione
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole.
Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere
contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o
pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili.
(Per le specifiche vedi 8.2.2).
4.2.3 Parcheggi
Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato
tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse
caratteristiche di cui al punto 4.1.14.
(Per le specifiche vedi 8.2.3).
4.3 Segnaletica
Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere istallati, in posizioni tali da
essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l’orientamento e la fruizione degli
spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull’esistenza degli accorgimenti previsti
per l’accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori
devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all’art. 2 del DPR 27 aprile
1978 n. 384.
I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili.
Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le
attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle
integrative con scritte in Braille.
Per facilitarne l’orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in
quantità sufficiente ed in posizione adeguata.
In generale, ogni situazione di pericolo dev’essere resa immediatamente avvertibile anche tramite
accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.
4.4 Strutture Sociali
Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e
sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il
requisito di accessibilità. Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se
almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell’edificio è accessibile alle persone su sedia a
ruote. Qualora nell’edificio, per le dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere
previsti più nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a ruote devono
essere incrementati in proporzione.
4.5 Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio
Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio, il requisito
dell’accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici
amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve
essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i
servizi di pertinenza.
4.6 Raccordi con la normativa antincendio
Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l’accessibilità o la visitabilità deve comunque
prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i
rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale.
A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la
suddivisione dell’insieme edilizio in “comportamenti antincendio” piuttosto che l’individuazione di
“sistemi di via d’uscita” costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o
impedita capacità motoria.
La suddivisione in compartimenti, che costituiscono “luogo sicuro statico” così come definito dal
D.M. 30 novembre 1983, recante “termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni
incendi” pubblicato su G.U. n. 339 del 12.12.1983 deve essere effettuata in modo da prevedere
ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente
raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi.

Art. 5 – Criteri di progettazione per la visitabilità
5.1 Residenza
Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all’art.3, deve essere consentito
l’accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio
igienico e ai relativi percorsi di collegamento.
A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6,
4.1.9, 4.2 e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche.
In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1.
5.2 Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione
Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere agevolmente
raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, mediante un percorso
continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.
Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve essere prevista
in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo
accessibile o un “luogo sicuro statico”.
In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve inoltre:
– essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno
due posti per ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due;
– essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote,
predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo
stazionamento di una sedia a ruote;
– essere consentita l’accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al
palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.
Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un
percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria e
deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote.
Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la
manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
– deve essere consentita l’accessibilità ad almeno un servizio igienico.
Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione si devono
rispettare quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono atte a garantire il
soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
5.3 Strutture ricettive
Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti
e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o
impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che
consentano l’uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.
Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano,
nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.
Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o
frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.
In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di
allarme.
La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell’immobile e
comunque nelle vicinanze di un “luogo sicuro statico” o di una via di esodo accessibile.
Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere
accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo
assoluto di due unità.
Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai
punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
5.4 Luoghi per il culto
I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni religiose in piano,
raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato tramite rampe.
A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1., 4.2, 4.3, atte a garantire il
soddisfacimento di tale requisito specifico.
5.5 Altri luoghi aperti al pubblico
Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l’accessibilità agli spazi di relazione.
A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2, e 4.3, atte a garantire il
soddisfacimento di tale requisito.
Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile devono prevedere almeno un servizio
igienico accessibile.
5.6 Arredi fissi
Per assicurare la visitabilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo
svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie.
A riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 4.1.4.
5.7 Visitabilità condizionata
Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non vengano sottoposti
a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l’accessibilità contenuti
nel presente decreto, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche
per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in prossimità dell’ingresso un
apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di
accessibilità di cui all’art.2 del D.P.R. 384/78.
Art. 6 – Criteri di progettazione per la adattabilità
6.1 Interventi di nuova edificazione
Gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si considerano adattabili quando, tramite l’esecuzione
differita nel tempo di lavori che non modificano né la struttura portante, né la rete degli impianti
comuni, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle necessità delle persone con ridotta o
impedita capacità motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative
alla accessibilità.
La progettazione deve garantire l’obbiettivo che precede con una particolare considerazione sia del
posizionamento e dimensionamento dei servizi ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte
sia della futura eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento.
A tale proposito quando all’interno di unità immobiliari a più livelli, per particolari conformazioni
della scala non è possibile ipotizzare l’inserimento di un servoscala con piattaforma, deve essere
previsto uno spazio idoneo per l’inserimento di una piattaforma elevatrice.
6.2 Interventi di ristrutturazione
Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli
descritti per la nuova edificazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela dei
beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali.
L’istallazione dell’ascensore all’interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle
rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato
deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza.

Capo III
Cogenza delle Prescrizioni

Art. 7
7.1. Le specificazioni contenute nel capo IV art. 8 hanno valore prescrittivo, le soluzioni tecniche
contenute all’art. 9, anche se non basate su tali specificazioni, sono ritenute rispondenti ai criteri di
progettazione e quindi accettabili in quanto sopperiscono alle riduzioni dimensionali con particolari
soluzioni spaziali o tecnologiche.
7.2 Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e
alle soluzioni tecniche, purchè rispondano alle esigenze sottointese dai criteri di progettazione.
In questo caso, la dichiarazione di cui all’art. 1 comma 4 della legge n. 13 del 9.1.1989 deve essere
accompagnata da una relazione, corredata dai grafici necessari, con la quale viene illustrata
l’alternativa proposta e l’equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.
7.3 La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l’idoneità delle
eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono
certificate dal professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della legge. Il rilascio dell’autorizzazione o
della concessione edilizia è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall’Ufficio
Tecnico o dal Tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti.
L’eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali
soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.
7.4 Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel
rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere
architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti
specializzati.
7.5 Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell’art. 1 comma 3 della legge,
sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica
connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.
Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo
parere favorevole dell’Ufficio Tecnico incaricato dal Comune per l’istruttoria dei progetti.
Capo IV
Specifiche e soluzioni tecniche
Art. 8 – Specifiche funzionali e dimensionali
8.0 Generalità
8.0.1 Modalità’ di misura
Altezza parapetto.
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell’elemento che limita l’affaccio (copertina,
traversa inferiore infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio.
Altezza corrimano
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano di calpestio.
Altezza parapetto o corrimano scale
Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio di un qualunque
gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso.
Lunghezza di una rampa
Distanza misurata in orizzontale tra due zone in piano dislivellate e raccordate dalla rampa.
Luce netta porta o porta-finestra
Larghezza di passaggio al netto dell’ingombro dell’anta mobile in posizione di massima apertura se
scorrevole, in posizione di apertura a 90° se incernierata (larghezza utile di passaggio).
Altezza maniglia
Distanza misurata in verticale dall’asse di rotazione della manopola, ovvero del lembo superiore del
pomello, al piano di calpestio.
Altezze apparecchi di comando, interruttori, prese, pulsanti
Distanza misurata in verticale dall’asse del dispositivo di comando al piano di calpestio.
Altezza citofono
Distanza misurata in verticale dall’asse dell’elemento grigliato microfonico, ovvero dal lembo
superiore della cornetta mobile, al piano di calpestio.
Altezza telefono a parete e cassetta per lettere
Distanza misurata in verticale sino al piano di calpestio dell’elemento da raggiungere, per
consentirne l’utilizzo, posto più in alto.
8.0.2 Spazi di manovra con sedia a ruote
Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote, sono i
seguenti:
(Immagine )
Nei casi di adeguamento e per consentire la visitabilità degli alloggi, ove non sia possibile rispettare
i dimensionamenti di cui sopra, sono ammissibili i seguenti spazi minimi di manovra (manovra
combinata):
(Immagine)
8.1 Unita’ ambientali e loro componenti
8.1.1 Porte
La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di
almeno 80 cm.
La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.
Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti
negli schemi grafici di seguito riportati.
(Immagine)
L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).
Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano
larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm.
dal piano del pavimento.
L’anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 Kg.
8.1.2 Pavimenti
Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm. Ove siano
prescritte pavimentazioni antisdrucciolevoli, valgono le prescrizioni di cui al successivo punto
8.2.2.
8.1.3 Infissi esterni
L’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130;
consigliata 115 cm.
Per consentire alla persona seduta la visuale anche all’esterno, devono essere preferite soluzioni per
le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm. di altezza dal calpestio, con
l’avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l’intero parapetto sia complessivamente alto almeno
10 cm. e inattraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro.
Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente
sagomato o protetto per non causare infortuni.
Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non
superiore a Kg 8.
Spazi antistanti e retrostanti la porta
(segue 8.1.1 . Porte)
(Immagine)
8.1.4 Arredi fissi
Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere collocate ad una altezza
superiore ai 140 cm.
Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o
scrivanie, deve essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, per
poter svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a
sedere (preferibilmente sedie separate).
La distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno 1,50 m e lateralmente di
almeno 1,20 m al fine di consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie.
Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante sportelli su
bancone continuo o su parete, deve essere consentita un’attesa sopportabile dalla generalità del
pubblico, al fine di evitare l’insorgere di situazioni patologiche di nervosismo e di stanchezza.
In tali luoghi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente
separato, dove possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possono disporsi un congruo
numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate). Quando, in funzione di particolari
affluenze di pubblico, è necessario prevedere transenne guida-persone, queste devono essere di
lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata la media delle grandi affluenze,
e di larghezza utile minima di 0.70 m.
La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita deve essere
interrotta ad una distanza di 1,20 m dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di
lavoro dello sportello a parete.
In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza superiore a 4.00 m.
Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento ed avere una altezza al
livello del corrimano di 0,90 m.
Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 m
dal calpestio della zona riservata al pubblico.
Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone
continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad un’altezza
pari a 0,90 m da calpestio.
Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all’interno o all’esterno
di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere
utilizzate da persona su sedia a ruote.
A tal fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5 per quanto applicabili.
8.1.5 Terminali degli impianti
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i
regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono,
devono essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.
Schema delle altezze consigliate per la collocazione di quadri, interruttori e prese.
(Immagine)
8.1.6 Servizi igienici
Per garantire la manovra e l’uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria,
deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l’accostamento laterale
alla tazza w.c., bidè, vasca, doccia, lavatrice e l’accostamento frontale al lavabo.
A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:
– lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e
al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall’asse dell’apparecchio sanitario;
– lo spazio necessario all’accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di
140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
– lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di
80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.
Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:
– i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza
colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
– i w.c. e i bidet preferibilmente sono del tipo sospeso, in particolare l’asse della tazza w.c. o del
bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a
cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a 45-50 cm dal calpestio.
Qualora l’asse della tazza – w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a
cm 40 dall’asse dell’apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il
trasferimento;
– la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono;
Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo II art. 3 deve inoltre
essere prevista l’attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli
apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle
specifiche esigenze riscontrabili successivamente all’atto dell’assegnazione dell’alloggio e posti in
opera in tale occasione.
Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in
prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 – 4; se fissato
a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.
Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una
doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio
laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.
Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio
igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un
lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.
Per raggiungimento dell’apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta
prossimità di esso, anche senza l’accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.
8.1.7 Cucine
Per garantire la manovra e l’uso agevole del lavello e dell’apparecchio di cottura, questi devono
essere previsti con sottostante spazio libero per un’altezza minima di cm 70 dal calpestio.
In spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a libro.
8.1.8 Balconi e terrazze
Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10
cm di diametro.
Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno una spazio
entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.
8.1.9 Percorsi orizzontali e corridoi
I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti atti a
consentire l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote ( Vedi punto 8.0.2 – spazi di
manovra). Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e
previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.
Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte devono essere adottate le soluzioni
tecniche di cui al punto 9.1.1, nel rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi
necessari per il passaggio di cui al punto 8.1.1; le dimensioni ivi previste devono considerarsi come
minimi accettabili.
8.1.10 Scale
Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una
larghezza minima di 1,20 m, avere una pendenza limitata e costante per l’intero sviluppo della scala.
I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo di
30 cm): la somma tra il doppio dell’alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.
Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con
sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.
In caso di disegno discontinuo, l’aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra
un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.
Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non
vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo scalino, deve indicare l’inizio e la fine della
rampa.
Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un’altezza minima di 1,00 m ed essere
inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10.
In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il
primo e l’ultimo gradino. Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro.
Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad un’altezza
di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.
Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una
larghezza minima di 0,80 m.
In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo
caso minimo 25 cm), e la altezza minima del parapetto.
8.1.11 Rampe
Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto
esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.
La larghezza minima di una rampa deve essere:
– di 0,90 m. per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
– di 1,50 m per consentire l’incrocio di due persone.
Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un
ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso
trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l’ingombro di apertura di
eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non piano, la rampa deve avere un cordolo di
almeno 10 cm di altezza.
La pendenza delle rampe non deve superare l’8%.
Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare
effettivo della rampa.
In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore
rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico.
(Immagine)
8.1.12 Ascensore
a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l’ascensore deve avere le seguenti
caratteristiche:
– cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
– porta con luce minima di 0,80 m posta sul lato corto;
– piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.
b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
– cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;
– porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
– piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.
c) L’ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l’istallazione di
cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:
– cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
– porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
– piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.
Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di
adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per
l’apertura automatica.
In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve
essere inferiore a 4 sec.
L’arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima + 2 cm.
Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa
tra i 1,10 e 1,40 m: per ascensori del tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve essere posta su una
parete laterale ad almeno 35 cm dalla porta della cabina.
Nell’interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza
compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una luce d’emergenza con autonomia minima di 3 h.
I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in
Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano
in caratteri Braille.
Si deve prevedere la segnalazione sonora dell’arrivo al piano e, ove possibile, l’istallazione di un
sedile ribaltabile con ritorno automatico.
8.1.13 Servoscala e piattaforme elevatrici
Servoscala
Per servoscala si intende un’apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente
attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato
di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di
marcia vincolato a guida/e.
I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:
a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;
d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;
e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a
ruote o persona seduta.
I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e preferibilmente, per superare differenze
di quota non superiori a mt 4.
Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un edificio, i servoscala devono
consentire il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruote: in tale caso, allorquando la
libera visuale tra persona su piattaforma e persona posta lungo il percorso dell’apparecchiatura sia
inferiore a mt. 2, è necessario che l’intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia
protetto e delimitato da idoneo parapetto e quindi l’apparecchiatura marci in sede propria con
cancelletti automatici alle estremità della corsa.
In alternativa alla marcia in sede propria è consentita marcia con accompagnatore lungo tutto il
percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche
e visive segnalino l’apparecchiatura in movimento.
In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni:
per categoria a) pedana non inferiore a cm. 35 x 35
per categorie b) e c) sedile non inferiore a cm. 35 x 40, posto a cm. 40 – 50 da sottostante predellino
per appoggio piedi di dimensioni non inferiori a cm. 30 x 20
per categorie d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiori a cm. 70 x 75 in luoghi
aperti al pubblico.
Portata:
per le categorie a) b) e c) non inferiore a Kg 100 e non superiore a Kg. 200
per le categorie d) e) non inferiore a Kg 150 in luoghi aperti al pubblico e 130 negli altri casi.
Velocità:
massima velocità riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec
Comandi:
sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salita-discesa e chiamatarimando posti ad un’altezza compresa tra cm. 70 e cm. 110.
E’ consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti ad uso di un accompagnatore
lungo il percorso.
Ancoraggi:
gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile moltiplicato per 1,5.
Sicurezze elettriche:
– tensione massima di alimentazione V. 220 monofase (preferibilmente V. 24 cc.)
– tensione del circuito ausiliario: V 24
– interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA)
– isolamenti in genere a norma CEI
– messa a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di ristrutturazione è ammessa, in
alternativa, l’adozione di doppi isolamenti.
Sicurezze dei comandi:
– devono essere del tipo “uomo presente” e protetti contro l’azionamento accidentale in modo
meccanico oppure attraverso una determinata sequenza di comandi elettrici; devono essere integrati
da interruttore a chiave estraibile e consentire la possibilità di fermare l’apparecchiatura in
movimento da tutti i posti di comando.
– i pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando dalla posizione di
comando sia possibile il controllo visivo di tutto il percorso del servo scala ovvero quando la marcia
del servoscala avvenga in posizione di chiusura a piattaforma ribaltata.
Sicurezze meccaniche:
devono essere garantite le seguenti caratteristiche:
a) coefficiente di sicurezza minimo: K=2 per parti meccaniche in genere ed in particolare:
– per traino a fune (sempre due indipendenti) K=6 cad.,
– per traino a catena (due indipendenti K=6 cad. ovvero una K=10);
– per traino pignone cremagliera o simili K=2;
– per traino ad aderenza K=2.
b) limitatore di velocità con paracadute che entri in funzione prima che la velocità del mezzo mobile
superi di 1,5 volte quella massima ed essere tale da comandare l’arresto del motore principale
consentendo l’arresto del mezzo mobile entro uno spazio di cm. 5 misurato in verticale dal punto
corrispondente all’entrata in funzione del limitatore.
c) freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di cm. 8 misurati lungo la
guida, dal momento della attivazione.
Sicurezza anticaduta:
Per i servoscala di tipo a) b) c) si devono prevedere barre o braccioli di protezione (almeno uno
posto verso il basso) mentre per quelli di tipo d) ed e) oltre alle sbarre di cui sopra si devono
prevedere bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari al
moto.
La barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto devono essere in posizione di
contenimento della persona e/o della sedia a ruote.
Nei servoscala di categoria d) ed e) l’accesso o l’uscita dalla piattaforma posta nella posizione più
alta raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo abbassato.
Lo scivolo che consente l’accesso o l’uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve
raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non superiore al 15%.
Sicurezza di percorso:
Lungo tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato dall’apparecchiatura in movimento e
quello interessato dalla persona utilizzatrice, deve essere libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile
quali porte, finestre, sportelli, intradosso solai sovrastanti ecc.
Nei casi ove non sia prevista la marcia in sede propria del servoscala, dovranno essere previste le
seguenti sicurezze:
– sistema antincesoiamento nel moto verso l’alto da prevedere sul bordo superiore del corpo
macchina e della piattaforma.
– sistema antischiacciamento nel moto verso il basso interessante tutta la parte al di sotto del piano
della pedana o piattaforma e del corpo macchina.
– sistema antiurto nel moto verso il basso da prevedere in corrispondenza del bordo inferiore dal
corpo macchina e della piattaforma.
Piattaforme elevatrici
Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml. 4, con veloci