D.Lgs 17 febbraio 2017 n.41

Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

(GU n.79 del 4-4-2017)
Vigente al: 19-4-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis, ed in particolare l’articolo 19, comma 2, lettere i), l) ed m);
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia di energia;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea ed, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;
Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000, concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000 concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2006, n. 182, recante modifiche dell’allegato I – Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all’esterno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, reso nella seduta del 22 dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.262

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora il fabbricante non e’ stabilito nell’Unione europea e non ha individuato il mandatario di cui all’articolo 2, comma 1, lettera j), gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale.».

Art. 2 Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Gli organismi di certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformita’ di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).»;

b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di certificazione sono accreditati dall’organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, previa verifica dei requisiti minimi previsti nell’allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell’attivita’ di cui al comma 1 e’ subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati presentata ai sensi dell’allegato IX, parte b), ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti. L’autorizzazione ministeriale ha validita’ fino alla data di scadenza indicata nel certificato di accreditamento.»;

c) al comma 3, alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1» e alla lettera c), le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;

d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2, nonche’ le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3, ai fini della notifica alla Commissione europea.»;

e) al comma 5 le parole: «Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea».

Art. 3 Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.262, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Le integrazioni e le modifiche degli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

Art. 4 Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: «5-bis. I soggetti di cui all’articolo 3 che immettono in commercio o mettono in servizio macchine ed attrezzature di cui all’allegato I, parte b) e parte c), per le quali e’ riscontrato da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il superamento del livello di potenza sonora garantito, sono soggetti, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 50.000.»;

b) dopo il comma 9 e’ inserito il seguente: «9-bis. Le attivita’ di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.».

Art. 5 Modifiche all’allegato IX del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’allegato IX, parte A, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l’accreditamento» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) al primo alinea, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l’accreditamento»;

3) dopo il punto 3 e’ inserito il seguente:

«3-bis. Gli organismi di certificazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) almeno un fonometro di classe 1;
b) microfoni in campo libero;
c) calibratore acustico di classe 1;
d) stazione meteo (umidita’, pressione atmosferica, temperatura, velocita’ del vento).»;

4) il punto 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l’applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.».

2. All’allegato IX, parte B, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) il punto 1) e’ sostituito dal seguente: «1) L’istanza ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 2, deve essere indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.»;

3) al punto 2, lettera i), le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro».

Art. 6 Disposizioni di attuazione

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, stabilisce le caratteristiche del corso di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.262.

Art. 7 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 17 febbraio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Galletti, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Orlando, Ministro della giustizia
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando