DPR 18 nov 1998, n.459.

Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di
inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
nella seduta del 19 marzo 1998;
Considerata la necessita di armonizzare la legislazione nazionale con quella di altre nazioni europee;
Considerato il ruolo essenziale di infrastruttura strategica per lo sviluppo di modalità alternative di trasporto
di persone e merci svolto dalle ferrovie;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 14 settembre 1998;
Ritenuto di dover adeguare il testo del regolamento alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato,
tranne che per la osservazione relativa alla salvezza del precedente regime giuridico delle costruzioni e degli
edifici, in quanto in precedenza non sussisteva alcuna specifica normativa riguardante il rumore ferroviario, e per
quella relativa all’articolo 2, comma 1, lettera b), in quanto l’ intento del regolamento è quello di non
ricomprendere nella particolare disciplina delle infrastrutture esistenti anche quelle che non siano effettivamente
in esercizio all’atto di entrata in vigore del medesimo regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità ed il Ministro dei trasporti
e della navigazione;
EMANA
il seguente regolamento:

Art. l.
Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente decreto, si intende per: a) infrastruttura: l’ insieme di materiale rotabile, binari, stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni elettriche;
b) infrastruttura esistente: quella effettivamente in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) infrastruttura di nuova realizzazione: quella non effettivamente in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l’ immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgono le attività produttive;
e) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a);
f) affiancamento di infrastrutture di nuova realizzazione a infrastrutture esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stesse;
g) variante: costruzione di un nuovo tratto in sostituzione di uno esistente, anche fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km;
h) area edificata: raggruppamento continuo di edifici, anche se intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 edifici adibiti ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa;
i) LAmax: il maggiore livello sonoro pesato A, misurato al passaggio del treno facendo uso della costante di tempo «veloce».

Art. 2.
Campo di applicazione

Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:
a) alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in
affiancamento a quelle esistenti;
b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.
Alle infrastrutture di cui al comma 1 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.

Art. 3.
Fascia di pertinenza

A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:
a) m 250 per le infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), e per le infrastrutture di nuova realizzazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all’infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall’infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B;
b) m 250 per le infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto superiore a 200 km/h.
Per le aree non ancora edificate interessate dall’attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all’interno delle fasce di pertinenza di cui al comma l. 3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

Art. 4.
Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h

Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h il proponente l’opera individua i corridoi progettuali che meglio tutelino anche i singoli ricettori e quindi tutti i ricettori presenti all’interno di un corridoio di 250 m per lato, misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno e fino la larghezza del corridoio può essere estesa fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.
Per i ricettori di cui al comma 1 devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, l’inquinamento acustico ascrivibile all’esercizio della infrastruttura di nuova realizzazione.
All’interno della fascia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto da infrastrutture di nuova realizzazione, con velocità di progetto superiore a 200 km/h sono i seguenti:
a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori.
Il rispetto dei valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.
Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora i valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’ opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
Gli interventi di cui al comma 5 verranno attuati sulla base delle valutazioni di una commissione istituita con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità, che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto.
I valori di cui al comma 5 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all’altezza di 1,5 m dal pavimento.

Art. 5.
Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h

Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all’interno della fascia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall’infrastruttura sono i seguenti:
a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all’interno della fascia A di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all’interno della fascia B di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).
II rispetto dei valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.
Qualora i valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’ opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
Gli interventi di cui al comma 3 verranno attuati sulla base della valutazione di una commissione istituita con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanità, che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto.
I valori di cui al comma 3 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all’altezza di 1,5 m dal pavimento.
I valori limite di cui ai commi 1 e 3 devono essere conseguiti mediante attività pluriennale di risanamento, con l’ esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, delle infrastrutture di nuova realizzazione realizzate in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti, per le quali tali limiti hanno validità immediata. In via prioritaria attività di risanamento dovrà essere attuata all’interno della intera fascia di pertinenza per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, all’interno della fascia A, per tutti gli altri ricettori, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), e all’articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All’esterno della fascia A, le rimanenti attività di risanamento saranno armonizzate con i piani di cui all’articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in attuazione degli stessi.

Art. 6.
Limiti massimi di emissione per materiale rotabile di nuova costruzione

I valori limite di emissione LAmax del materiale rotabile di nuova costruzione sono riportati negli allegati A e B del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante; tali valori sono misurati a m 25 dalla mezzeria del binario di corsa, in campo libero, a 3,5 m sul piano del ferro.

Il materiale rotabile è sottoposto a verifica, almeno ogni sei anni, per accertarne la rispondenza alla
certificazione di omologazione ai fini acustici. Per il materiale rotabile con velocità di esercizio superiore a 200
km/h la verifica di cui sopra deve essere effettuata ogni cinque anni. La relativa documentazione deve essere
disponibile per eventuali controlli da parte delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente e degli altri
organi competenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 novembre 1998

SCALFARO
D’ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
RONCHI, Ministro dell’ambiente
BINDI, Ministro della sanità
TREU, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1998 Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 11
ALLEGATO A

Il valore di capitolato relativo al livello massimo del rumore emesso dal materiale trainante adibito al trasporto passeggeri ad una velocità di 250 km/h che entra in servizio dal 1° gennaio 2002 è fissato ad 88 dB LAmax.

I valori limite di emissione da rispettare nell’intervallo tra due successive verifiche ai sensi dell’articolo 6, comma 2, e relativi al materiale rotabile che entra in servizio dal 1° gennaio 2002 sono i seguenti:
a) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 250 km/h, LAmax = 90 dB;
per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 250 km/h, LAmax = 88 dB;
b) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 160 km/h, LAmax = 85 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 160 km/h, LAmax = 83 dB;
c) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocità di 160 km/h, LAmax = 85 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocità di 160 km/h, LAmax = 90 dB;
d) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocità di 90 km/h, LAmax = 84 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocità di 90 km/h, LAmax = 89 dB;
e) per le locomotive diesel ad una velocità di 80 km/h, LAmax = 88 dB;
f) per le automotrici ad una velocità di 80 km/h, LAmax = 83 dB.

ALLEGATO B

II valore di capitolato relativo al livello massimo del rumore emesso dal materiale trainante adibito al trasporto passeggeri ad una velocità di 250 km/h che entra in servizio dal I’ gennaio 2012 è fissato ad 85 dB LAmax.
I valori limite di emissione da rispettare nell’intervallo tra due successive verifiche ai sensi dell’articolo 6, comma 2, e relativi al materiale rotabile che entra in servizio dal 1° gennaio 2012 sono i seguenti:
a) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 250 km/h, LAmax = 88 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 250 km/h, LAmax = 86 dB;
b) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 160 km/h, LAmax = 83 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 160 km/h, LAmax = 81 dB;
c) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocità di 160 km/h, LAmax = 83 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocità di 160 km/h, LAmax = 88 dB;
d) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocità di 90 km/h, LAmax = 82 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocità di 90 km/h, LAmax = 87 dB;
e) per le locomotive diesel ad una velocità di 80 km/h, LAmax = 86 dB;
f) per le automotrici ad una velocità di 80 km/h, LAmax = 81 dB.

NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’ art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’ efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
– L’art. 11 della legge n. 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, è il seguente:
«Art. 11 (Regolamenti di esecuzione). – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell’inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnicoscientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.

I regolamenti di cui al comma l devono essere armonizzati con le direttive dell’Unione europea recepite dallo Stato italiano.

La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all’art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni». – II comma 1 dell’art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
– Il D.P.C.M. 14 novembre 1997, reca: «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore».

Nota all’art. 1:
– Il D.Lgs. n. 227/1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1991, reca:
«Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/4/7/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212».
Nota all’art. 2:
– Il testo degli articoli 2, 6 e 7 del citato D.P.C.M. 14 novembre 1997, è il seguente: «Art. 2 (Valori limite di
emissione). – l. I valori limite di emissione, definiti all’art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono
riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. 2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all’art. 2,
comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino
all’emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a
tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone. 3. I rilevamenti e le verifiche sono
effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. 4. I valori limite di emissione del rumore delle
sorgenti sonore mobili di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari
costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione
delle stesse». «Art 6 (Valori di attenzione) – l. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione
sonora ponderata «A», riferiti al tempo a lungo termine (TL sono: a) se riferiti ad un’ora, i valori della tabella C allegata al
presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno; b) se relativi ai tempi di
riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL rappresenta il tempo
all’interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La
lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo
termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, e un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che
consentono la valutazione di realtà specifiche locali». «Art. 7 (Valori di qualità). – I valori di qualità di cui all’art. 2, comma 1,
lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella D allegata al presente decreto».

Nota all’art. 4:
La tabella C allegata al citato D.P.C.M. 14 novembre 1997 è la seguente:
TABELLA C
VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE – LEQ IN DB (A) (art. 3)
Classi di destinazione d’uso del Tempi di riferimento
territorio Diurno
(06.00-22.00)
notturno
(22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette 50 40
II Aree prevalentemente residenziali 55 45
III Aree di tipo misto 60 50
IV Aree di intensa attività umana 65 55
V Aree prevalentemente industriali 70 60
VI Aree esclusivamente industriali 70 70
Note all’ art.5:
– Per quanto concerne la tabella C allegata al citato D.P.C.M. 14 novembre 1997, si veda in nota all’ art. 4.
– Il testo dell’art. 3, comma I, lettera i), della citata legge n. 447/1995, è il seguente:
«1. Sono di competenza dello Staio: a)-h) (Omissis); i) l’adozione di piani pluriennali per il contenimento delle
emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e
strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle
province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all’art. 155 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni».
– Il testo dell’art. 10, comma 5, della citata legge n. 447/1995, è il seguente:
«5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l’obbligo di
predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal
Ministro dell’ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono
indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non
inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture
stesse per l’adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l’ANAS la suddetta
quota è determinata nella misura dell’1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei
servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all’art. 3, comma I, lettera i); il controllo del rispetto
della loro attuazione è demandato al Ministero dell’ambiente».
– Il testo dell’art. 7 della citata legge n. 447/1995 è il seguente:
«Art. 7 (Piani di risanamento acustico). – 1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all’art. 2, comma
1, lettera g), nonché nell’ipotesi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all’adozione di
piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento
sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all’art. 3,
comma 1, lettera i), e all’art. 10, comma 5.

  1. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere: a) l’individuazione della tipologia ed entità dei
    rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell’art. 6, comma I, lettera a); b)
    l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento;
    c) l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
    d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; e) le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la
    tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
  2. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all’adozione
    del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b).
  3. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma
    1, anche al fine di perseguire i valori di cui all’art. 2, comma 1, lettera h).
    Note all’art. 5:
  4. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale
    una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla
    regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma
    I, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di
    entrata in vigore della presente legge».