L.N. 28 dic. 2015, n.221 art.23,76

Disposizioni in materia ambientale: inserimento art 206 -sexies nel DL 3 aprile 2006, n.152, .

Art. 23.

1. Dopo l’articolo 206 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti: ….
Art. 206 -sexies (Azioni premianti l’utilizzo di prodotti … negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche) .

  1. Le amministrazioni pubbliche, nelle more dell’adozione da parte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, prevedono, nelle gare d’appalto per l’incremento dell’efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l’impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei
    valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010 e dalla norma UNI 11532:2014. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e) , del codice dei
    contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.
  2. Nelle gare d’appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, anche ai fini dell’esecuzione degli interventi di risanamento acustico realizzati ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre
    2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2000, le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture prevedono criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e) ,
    del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali
    fissate con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della
    tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, definisce:
    a) l’entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno, quali quelli indicati all’articolo 206 -ter , comma 2, lettera a) , e quelli derivanti dall’utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso;
    b) i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi di gara e i relativi valori di riferimento;

Art. 76.
Proroga del termine per l’esercizio della delega in materia di inquinamento acustico

  1. All’articolo 19, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n.161, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».