Legge 30 ottobre 2014, n.161 > art.19

per come modificata da LN 28 dicembre 2015, n.221

Disposizioni in materia di rumore…. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n.765/2008.

  1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE
    del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002 , relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva
    2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, relativa all’emissione acustica ambientale delle macchine e
    attrezzature destinate a funzionare all’aperto, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
    presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e
    dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall’art. 2, comma 1, lettere c) e d) ,
    della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31
    e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri specifici:
    a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre
    2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe
    acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o) , p) e q) , 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del
    decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f) , della legge
    n. 447 del 1995, e successive modificazioni;
    b) recepimento nell’ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005,
    n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n.447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a
    completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;
    c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli
    impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n.447 del 1995;
    d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive;
    e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall’esercizio degli impianti eolici;
    f) adeguamento della disciplina dell’attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica
    ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
    del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l’art. 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;
    g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
    h) introduzione nell’ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente
    agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all’art. 11 della legge n. 447 del 1995,
    per il graduale e strategico adeguamento ai princìpi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;
    i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell’autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti
    dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
    l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione
    sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
    m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva
    2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 15 del decreto
    legislativo 4 settembre 2002, n.262.
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
    del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro
    dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
    all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni.
  4. Dall’attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
    pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali
    disponibili a legislazione vigente.”